STATUTO
"ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MUSEI DELLA STAMPA E DELLA CARTA" (AIMSC)
Art. 1 - Costituzione e Sede
È costituita un’Associazione a carattere nazionale denominata "Associazione Italiana dei Musei della Stampa e della Carta" musei, archivi e raccolte di attrezzature e materiali delle arti tipografiche e cartarie, denominata in breve "AIMSC", con sede presso ASSOGRAFICI in Milano, in Piazza Conciliazione n. 1.
L'Associazione potrà istituire proprie rappresentanze sia in Italia che all’estero.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Art. 2 - Scopi
L'Associazione promuove l'attività e la visibilità dei musei, degli archivi e delle raccolte, pubblici o privati, il cui scopo sia la conservazione delle radici e delle tradizionali tecniche delle Arti Grafiche e cartarie, compresi quindi i macchinari, i materiali collegati, quali libri, manifesti, ex-libris, etichette, stampe popolari, incisioni e quant’altro sia direttamente collegato all’arte della stampa e della carta.
Questi intendimenti si realizzeranno attraverso azioni di:
a) conservazione, tutela o acquisizione del patrimonio storico costituito dall'insieme delle realizzazioni artistiche e industriali che hanno caratterizzato i comparti grafico e cartario: immobili, attrezzature, manufatti, raccolte, produzioni cartacee seriali e singole opere dell'ingegno;
b) istituzione di un osservatorio nazionale permanente che, attraverso un archivio informatico, realizzi il censimento analitico di realtà museali, archivi, biblioteche, depositi o
singole proprietà presenti sul territorio nazionale;
c) attività di formazione, orientamento e promozione di iniziative indirizzate alla costituzione di modelli di museo e archivio di qualità, attraverso la definizione di requisiti
condivisi che ne legittimino l'identità e la specificità, con iniziative di educazione e formazione e aggiornamento rivolte ai giovani per mantenere vivo il legame tra la cultura moderna e le antiche radici tipografiche e cartarie;
d) svolgimento di attività di ricerca atta alla predisposizione di adeguati strumenti di documentazione, aggiornamento e dibattito sui temi statutari in collegamento tra musei e
archivi nazionali ed esteri;
e) promozione della visibilità e riconoscibilità dell’Associazione presso le Istituzioni, le scuole, le imprese del settore e il grande pubblico, anche tramite la messa in rete delle realtà museali e delle raccolte, nonché la creazione di un marchio-logo di identificazione, di cui potranno fregiarsi unicamente i Musei associati;
f) raccolta di fondi ed accettazione di donazioni i cui provenienti saranno vincolati al raggiungimento dei predetti scopi;
g) attività di consulenza per la costituzione di nuovi musei e per la gestione e funzionalità dei musei attivi al momento della costituzione dell’Associazione.
Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento degli scopi suddetti, l'Associazione avrà, tra l'altro, facoltà di:
a) stipulare ogni atto o contratto ritenuto utile e opportuno, anche a fini di finanziamento, compresi l'assunzione di prestiti o mutui, l'acquisto di beni mobili, anche registrati,
o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici e privati, anche trascrivibili nei pubblici registri;
b) attivare convenzioni per l'eventuale affidamento a terzi
di parte delle attività;
c) partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni pubbliche e private la cui attività sia orientata, direttamente o indirettamente, alla realizzazione degli scopi propri dell'Associazione;
d) costituire ovvero concorrere, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, alla creazione di società di capitali nonché alla assunzione di partecipazioni in società del
medesimo tipo al fine di conseguire gli scopi associativi;
e) organizzare o partecipare a eventi, mostre, rassegne, convegni e seminari, sempre finalizzati agli scopi statutari;
f) svolgere ogni altra attività ritenuta utile al conseguimento degli obiettivi della Associazione.
Art. 4 - Soci
I Soci sono distinti in:
a) Fondatori
b) Ordinari
c) Sostenitori
d) Onorari
a) FONDATORI: sono coloro, persone fisiche o giuridiche, Enti Pubblici o privati, Società o Associazioni, che hanno partecipato all'atto pubblico della costituzione dell’Associazione, nonché tutti coloro che facciano domanda con tale qualifica entro il 2 luglio 2005 e siano accettati con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
I Soci Fondatori sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea e hanno diritto di voto.
b) ORDINARI: sono le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Istituzioni che condividendo gli scopi dell’Associazione, facciano richiesta di adesione, obbligandosi a rispettare lo Statuto e a versare la quota associativa. I Soci Ordinari sono ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio Direttivo e, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, s'impegnano a promuovere l'Associazione propagandone spirito
e finalità. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea ed hanno diritto di voto.
c) SOSTENITORI: sono le persone giuridiche, le aziende, le Associazioni e gli Istituti professionali che operano nell’ambito della stampa e della carta; i Musei non specifici
della stampa, della carta o attinenti; le Accademie e le Istituzioni culturali, che, condividendo gli scopi dell'Associazione e partecipando alle sue attività, concorrano allo
sviluppo della stessa, sia mediante risorse economiche, sia con la donazione di beni e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio dell'Associazione. Il contributo di
adesione all’Associazione per i Soci Sostenitori è deliberato dal Consiglio Direttivo e non potrà essere inferiore alla quota annuale stabilita dall’Assemblea per i Soci Fondatori e
Ordinari. I Soci Sostenitori sono ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.
Ciascun Socio Sostenitore al momento dell’adesione designa un proprio rappresentante nell'Associazione. Tale rappresentante potrà essere chiamato a far parte del Consiglio Direttivo all’interno del quale la loro rappresentanza non potrà superare il numero di tre esponenti.
d) ONORARI: sono Soci Onorari quanti, persone fisiche e giuridiche, Enti o Istituzioni esterne agli enti museali, condividendo gli scopi dell'Associazione abbiano dato
all’Associazione un contributo economico, o fatto una donazione di materiali e oggetti suscettibili di entrare a far parte del patrimonio della stessa; nonché coloro che si siano
distinti per meriti particolari nei confronti dell'Associazione offrendo gratuitamente attività o servizi in favore dell'Associazione stessa contribuendo al suo sviluppo.
I Soci Onorari ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad accettare le delibere degli organismi
rappresentativi e non possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto.
Art. 5 - Recesso ed esclusione
Il Socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente. Il recesso ha effetto dall'anno successivo alla data della comunicazione.
Spetta al Consiglio Direttivo, deliberando con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, decidere l’esclusione di Soci per grave e reiterata inadempienza degli
obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- per morosità;
- per accertati motivi di incompatibilità;
- per il venir meno dei requisiti di ammissione.
Un Socio può essere escluso, con motivata delibera del Consiglio Direttivo, dopo averne ascoltato le ragioni. E’ ammessa in ogni caso la possibilità di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Art. 6 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente e due Vice Presidenti;
• il Tesoriere;
• il Segretario;
• il Revisore dei Conti;
• il Collegio dei Probiviri.
Art. 7 - L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita dai Soci di qualsiasi categoria e può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
In via eccezionale si può procedere all'elezione degli Organi Associativi con votazioni effettuate per via telematica o per posta, garantendo la segretezza in caso di votazione a scrutinio segreto.
L'Assemblea ordinaria, previa relazione del Presidente sulle attività svolte e da svolgere, delibera su:
a) individuazione degli indirizzi e dei programmi generali dell’attività dell’Associazione;
b) approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere e verificato dal Revisore dei Conti;
c) elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, in misura proporzionale tra le differenti tipologie di Soci tenendo presente che gli eletti dai Musei Soci Fondatori e Ordinari
dovranno essere in maggioranza;
d) elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri e del Revisore dei Conti;
e) eventuali altri argomenti e proposte che il Presidente o il Consiglio ritengano di sottoporre all’Assemblea;
f) determina le quote associative annuali per i Soci Fondatori e Ordinari.
L’Assemblea può altresì decidere la nomina di un Presidente Onorario.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.
Art. 8 - Convocazione e funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.
La convocazione dell’Assemblea è fatta con mezzi idonei a garantire l’avvenuta informazione; gli inviti vanno inoltrati almeno quindici giorni prima della data fissata per
l’adunanza. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione; dell’avvenuta ricezione dell’avviso di convocazione deve essere data prova con ogni mezzo idoneo. In caso di urgenza, l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato ai Soci sette giorni prima della data fissata.
Il diritto di intervento in Assemblea spetta a tutti i Soci.
Il diritto di voto spetta ai Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso.
Nell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, non hanno diritto di voto i Soci Onorari.
Ogni Socio in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso ha diritto a un voto.
Sono ammesse le deleghe ad altro Associato, ma nessun Associato può riceverne più di due.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza degli intervenuti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti in proprio e per delega, e delibera a maggioranza dei presenti.
Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è necessario l’intervento e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età, oppure da altra persona designata dall’Assemblea stessa.
Il Segretario, o altra persona incaricata dal Presidente, redige il verbale della riunione.
In caso di votazione a scrutinio segreto richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, chi presiede l’Assemblea designa due o più scrutatori.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che elegge al proprio interno il Presidente dell’Associazione e due Vice Presidenti; è composto da un minimo di sette membri, sino a un massimo di quindici, purché il numero sia dispari.
I Consiglieri sono eletti al proprio interno dall’Assemblea, che ne determina il numero.
Possono far parte del Consiglio Direttivo gli eletti dai Soci Fondatori e Ordinari, in regola con la quota associativa, per la maggioranza e fino a tre eletti dai Soci Sostenitori, in
regola con la quota associativa, e sempre salva la proporzione di cui al precedente art. 7, lettera c).
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque fino alla nomina dei loro successori. Essi sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta che ne ravveda l’opportunità, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire l’avvenuta informazione; la convocazione deve essere inoltrata ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza sono comunque necessari almeno tre giorni di preavviso. Dell’avvenuta ricezione dell’avviso di convocazione
deve essere data prova con ogni mezzo idoneo.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà più uno dei suoi membri.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, individua gli "invitati esterni" alle proprie riunioni nelle persone fisiche o giuridiche che possano risultare utili allo svolgimento
delle attività dell'Associazione, ovvero all’approfondimento di temi, problemi o proposte della medesima.
Gli invitati alle sedute del Consiglio hanno diritto d’intervento, ma non di voto.
Il Consiglio Direttivo sottopone, annualmente, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci le quote associative annue che i Soci Fondatori e Ordinari dovranno versare all'Associazione, e determina la quota annuale dei Soci Sostenitori.
Art. 10 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha ogni più ampio potere di gestione per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, per la realizzazione degli scopi e la gestione delle sue attività e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo può delegare singoli compiti a Consiglieri, nonché nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario.
Può inoltre istituire Comitati Scientifici determinandone compiti, funzioni, numero dei componenti e durata. I Comitati Scientifici devono in ogni caso tendere ad assicurare un profilo culturale qualificato all’attività dell’Associazione.
Art. 11 - Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo; resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato soltanto per un ulteriore mandato consecutivo.
Il Presidente esercita ogni più ampio potere di iniziativa, da sottoporre al Consiglio Direttivo, atto al buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale
dell’Associazione, rilasciando a tal fine procure e deleghe.
Egli cura, sottoscrivendo eventuali accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private o altri Organismi nazionali e internazionali, al fine di instaurare rapporti
di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste, nominando avvocati, avanti a qualsiasi autorità amministrativa
o giurisdizionale. Cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatigli dall’Assemblea.
In caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età sostituisce a tutti gli effetti il Presidente, anche nei confronti dei terzi.
Art. 12 - Vice Presidenti
I Vice Presidenti, nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, coadiuvano il Presidente nella promozione dell’Associazione e in tale contesto possono ricevere dal
Presidente specifiche deleghe per singoli rapporti o per una serie di atti.
L'elezione dei due Vice Presidenti deve tenere conto della distribuzione geografica e tematica dei Musei.
I Vice Presidenti restano in carica tre esercizi e possono essere confermati soltanto per un mandato consecutivo.
Art. 13 - Tesoriere
Il Consigliere con funzioni di Tesoriere provvede al controllo di gestione e prepara il rendiconto annuale consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 14 - Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, e può non far parte del Consiglio stesso; resta in carica tre esercizi e può essere rieletto.
Il Segretario, relativamente ai poteri conferitigli al momento della nomina o previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi, delle linee
di sviluppo dell’Associazione, nonché degli stanziamenti, approvati dal Consiglio Direttivo della medesima.
Il Segretario è responsabile operativo dell’Associazione. In particolare:
nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo al momento della nomina:
- provvede alla gestione organizzativa ed esecutiva dell'Associazione affiancato dal Tesoriere, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, agli atti del Presidente e dei Vice Presidenti.
Il Segretario partecipa con diritto di intervento alle riunioni degli organi collegiali dell’Associazione, nonché a eventuali commissioni o comitati. Egli dura in carica fino
all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.
Art. 15 - Revisore dei Conti
L’Assemblea nomina, scegliendolo fra persone esperte di amministrazione e contabilità, un Revisore dei Conti che, in qualsiasi momento, ha accesso agli atti amministrativi
dell’Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell’esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 16 - Collegio dei Probiviri
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Probiviri composto da tre membri, che durano in carica tre esercizi e sono rinnovabili. Gli eletti scelgono al proprio interno il Presidente.
Sono deferite ai Probiviri le controversie circa l’applicazione del presente Statuto e su istanza anche di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa o di qualunque altra natura che siano d’interesse degli Associati e che non si siano potute definire bonariamente.
La costituzione del Collegio è valida con la presenza di almeno due dei suoi componenti; il Collegio si deve costituire entro trenta giorni dalla richiesta.
La pronuncia deve essere data entro i 30 (trenta) giorni successivi alla costituzione del Collegio, fatto salvo il caso di proroga concessa con l’accordo delle parti.
Art. 17 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) le quote annuali versate dai Soci;
b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
c) i liberi contributi offerti tanto da Associati quanto da terzi;
d) i contributi e i finanziamenti stanziati da Enti Pubblici o Privati e destinati al patrimonio;
e) eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate a incremento del patrimonio;
f) eventuali beni immobili.
Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle eventuali
rendite.
Art. 18 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo redige e approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo, ed entro il 31 maggio successivo il rendiconto economico relativo all’esercizio trascorso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro il 30 giugno.
Non è consentita la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 19 - Clausola Arbitrale
Ogni controversia relativa al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, sarà deferita al Collegio del Probiviri, che procederanno in via rituale e secondo diritto, rendendo il loro lodo entro i 30 (trenta) giorni successivi alla costituzione del Collegio, fatto salvo il caso di proroga concessa con l'accordo delle Parti.
Art. 20 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea, ad altre Associazioni che perseguano fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.
Art. 21 - Modifiche dello Statuto e rinvio
Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con una maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.
| < Prec. | Succ. > |
|---|


